Una mini guida per comprendere le assicurazioni

Quando si parla di assicurazioni non tutti hanno le idee chiare. Volendo utilizzare la precisa e dettagliata definizione presente sul vocabolario online Treccani, si tratta di un “Contratto con il quale una parte (assicuratore) contro pagamento di una determinata somma (premio) si obbliga a indennizzare l’altra parte (assicurato), entro i limiti convenuti in caso di realizzazione del rischio previsto.”.
Questa esplicazione, per quanto ineccepibile, non contempla ovviamente tutti i diversi tipi di assicurazione oggi proposti dal mercato, ma serve a chiarire che stiamo parlando di uno strumento composto da 3 elementi:

  • un assicuratore
  • un assicurato
  • un contratto

e che quest’ultimo elemento è basato su due termini cardine:

  • il pagamento di un premio, che consiste in una certa somma di denaro variabile
  • il servizio acquistato, ossia l’impegno da parte dell’assicuratore a pagare una determinata cifra nel caso il rischio ipotizzato di realizzi nel concreto.

Va sottolineata esattamente questa caratteristica: chi si assicura vuole tutelarsi dagli effetti dannosi di un evento futuro ma incerto, per cui alla base del principio stesso di assicurazione c’è il criterio di una “alea”, ossia un fattore di rischio casuale come identificato dal Diritto Civile e che è indispensabile nel regolare il rapporto di base tra assicuratore e assicurato, per cui il contratto stesso assume la connotazione di aleatorietà perché il suo vero oggetto è il rischio.

A cosa serve l’assicurazione?

Se per fornire le precedenti nozioni è stata sufficiente la comune esperienza, per entrare maggiormente nel dettaglio e meglio comprendere i meccanismi che regolano il Diritto assicurativo nonché i diversi tipi di assicurazione con le loro peculiarità ci siamo avvalsi della consulenza dell’Avvocato Giorgio Vaiana, titolare dell’omonimo studio legale con sede in Napoli ed il cui sito è raggiungibile al link https://www.studiovaiana.it/.
L’Avvocato, che tra le diverse aree di competenza del suo studio annovera proprio il Diritto assicurativo, ci ha spiegato che in primo luogo il calcolo del premio e quello dell’eventuale indennizzo non sono semplici da determinare perché si basano su dei precisi parametri e calcoli statistici necessari a quantificare l’alea.
Il costo del servizio offerto si basa sostanzialmente sulla probabilità che un particolare evento possa verificarsi, e lo stesso dicasi per l’indennizzo; l’altro fattore che concorre alla definizione del contratto è che tale rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti, e da qui il riferimento all’aggettivo “incerto”, che a seconda del tipo di assicurazione assume di volta in volta connotati differenti come stabiliti dalla legge.
Ritorneremo sul tema in un successivo paragrafo, perché ora riteniamo più logico entrare nel merito e chiarire quali sono i diversi tipi di assicurazione.

Quanti tipi di assicurazione esistono?

Il settore assicurativo prevede una miriade di polizze diverse, e che abbracciano tutti i settori civili, professionali, immobiliari, sanitari. È però possibile effettuare una preliminare scrematura distinguendo le due principali macrocategorie: le assicurazioni obbligatorie e le assicurazioni facoltative.

Quali assicurazioni sono obbligatorie?

Ci sono alcune polizze assicurative che secondo la legge italiana sono da contrarre obbligatoriamente per poter godere di un bene, di un servizio o di una prestazione.
La più comune, nota e diffusa è l’Assicurazione sui veicoli, altrimenti conosciuta sotto la sigla RCA o RC Auto. Essa si estende anche a ciclomotori, motocicli, motoscafi o imbarcazioni, e come spiegato in un nostro articolo coinvolge persino le macchine agricole come i trattori.

In sostanza qualsiasi veicolo a motore, essendo esposto a dei rischi tipici, deve essere coperto da una assicurazione volta a tutelare particolari interessi pubblici come quelli di chi subisce un danno senza propria responsabilità e non per caso fortuito durante la circolazione.
A questa affianchiamo le Assicurazioni sul lavoro, altro fondamentale asset del settore, che rende obbligatoria la sicurezza sociale per la categoria dei lavoratori. Questi ultimi sono stati ritenuti dalla legge meritevoli di coperture sia contro gli infortuni sul lavoro che contro le malattie professionali, con la previsione anche di un indennizzo per danno biologico e danno patrimoniale subiti in seguito a malattie o infortuni causati dal lavoro. A tale assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, mentre i lavoratori autonomi del settore agricolo e gli artigiani sono tenuti ad assicurare sé stessi.

Particolare è poi la questione delle Assicurazioni sui prestiti: per quanto sia prassi consolidata abbinare una polizza assicurativa che metta al riparo il creditore da una possibile insolvenza, è la sola cessione del quinto dello stipendio ad avere un reale requisito di obbligatorietà.
Citiamo in conclusione l’Assicurazione casalinghe, la cui obbligatorietà è sconosciuta ai più ma che include tutti coloro che tra i 18 e i 65 ani di età non esercitano alcuna professione se non le mansioni legate al mantenimento ed alla cura della casa e della famiglia; l’ente riscossore è in questo caso l’INAIL.

Le assicurazioni facoltative

Se per i veicoli a motore l’assicurazione RC è obbligatoria, questa può essere integrata da numerose opzioni aggiuntive e facoltative che concorrono all’incremento del premio ma anche dell’eventuale indennizzo nel caso si verifichino particolari eventi.
Il “mestiere” delle compagnie assicurative è proprio vendere tutele su possibili rischi, e tra le coperture assicurative di questo genere possiamo elencare quelle per furto o incendio dell’auto o quelle sui danni subiti dal conducente o dal passeggero a causa di un incidente (la cosiddetta polizza KASKO). Esistono persino dei pacchetti che vanno a tutelare da specifici eventi quali il malfunzionamento dell’airbag, i danni causati da eventi atmosferici e altro ancora.

Nell’ambito delle assicurazioni sul lavoro ci sono molte polizze facoltative che mirano a tutelare i familiari del lavoratore in caso di morte prematura o di perdita dell’impiego, ma queste sono ovviamente legate a scelte soggettive e la loro stipula è quindi in capo al lavoratore stesso.
Possiamo per finire citare tra le assicurazioni facoltative quelle relative alla vita, che però contemplano una infinità di possibili soluzioni e sfumature; le assicurazioni connesse con il rischio di uso fraudolento della propria carta di credito; le assicurazioni sulla casa; infine, le assicurazioni connesse alla medicina legale e alla medicina delle assicurazioni, volte a tutelare particolari aspetti delle prestazioni mediche quali accertamenti o aggravamenti di patologie. Il tema è particolarmente sentito nell’epoca contemporanea nella quale la tutela dalle malattie (non ultima il CoVid-19) ha assunto connotazioni prioritarie.

Alea di rischio e indennità

A conclusione della nostra speriamo utile guida vogliamo tornare sul concetto di “alea”: ciascun rischio si incontra con un preciso principio di indennità, e solo una volta stabilito il primo è possibile quantificare quanto la compagnia dovrà corrispondere al verificarsi dell’evento incerto e commisuratamente al danno subito. Tale principio di indennità è regolato con precisione da diversi articoli del nostro Codice Civile al Titolo III Capo XX al quale rimandiamo, e che fanno riferimento tra le altre cose ai “Limiti del risarcimento”, al “Valore della cosa assicurata”, alla “Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. Segnatamente, i più significativi sono gli articoli n.1895, 1905, 1908, 1909.